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Tutela del Software - Consulenza e Assistenza
DIFFERENZA TRA SOFTWARE E PROGRAMMA
Il software è l'insieme delle informazioni memorizzate su un supporto informatico (hardware) ed utilizzate da un sistema informatico per eseguire determinate operazioni.
Il programma consiste invece in una serie di istruzioni che vengono fornite alla macchina perché esegua una funzione o risolva un determinato problema.
Il programma è un oggetto del software ed è ciò che viene eseguito quando dall'hardware, il computer per esempio. Altri oggetti del software sono per esempio i dati, le librerie, le immagini etc.. che, a differenza programma, non vengono eseguite. Il programma consiste quindi in una serie di istruzioni scritte in un determinato linguaggio di programmazione.
Il software è quindi qualcosa di più articolato e strutturato rispetto al programma. E' sbagliato quindi utilizzare i due termini come sinonimi, ma questo è ciò che comunemente accade.

La tutela che viene riconosciuta al software è molto diversa a seconda dell’oggetto che si vuole proteggere.

L’art. 2 LA include nell’elenco delle opere protette: "... i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso"

Se si vuole proteggere il programma nel modo esatto in cui è scritto, la tutela offerta dalla legge sul diritto d’autore è una buona tutela.
Se invece si vuole proteggere qualcosa di più ampio, come l’algoritmo parte del programma, la legge d’autore può non essere sufficiente.

Proteggere il software sulla base della legge sul diritto d’autore ha motivazioni sostanzialmente economiche.
Il software è brevettabile anche se, ad oggi, non vi sono norme specifiche che lo prevedono espressamente.
Da quando il software ha acquisito l'importanza strategica per l'hardware nell'aumento della velocità e capacità di elaborazione , ha avuto sempre maggiore importanza.
Ormai da anni è iniziato il dibattito giuridico sulla natura del software e quindi sulla sua forma di protezione con fazioni che sostenevano come esso ha una natura tecnica e può essere protetto come un’invenzione, altre che sostengono il software come una forma particolare di scrittura.
Delle due, ad oggi, prevale la seconda soluzione, più per ragioni politiche che sostanziali, in quanto proteggere il software con brevetto può di fatto ostacolare la competizione tra le software house.

Nel 1980 fu emendato il Copyright Act negli Stati Uniti che incluse il software tra le opere possibili di protezione. Successivamente aderì a questo orientamento anche l'Europa con Direttiva Europea 91/250/CEE che ha introdotto a livello comunitario il software tra i beni tutelabili dal diritto d’autore.

Quindi, l’unica tutela prevista espressamente per il software è quella stabilita dal diritto d’autore.

In Europa non esiste una legge che consenta espressamente di brevettare le invenzioni di software ma sempre più spesso vengono concessi brevetti che abbiano ad oggetto programmi per elaboratore. La Convenzione sul Brevetto Europeo (art. 52), il Codice della Proprietà Industriale italiano (art. 45), escludono la possibilità di brevettare un software solo nel caso in cui esso viene considerato “in quanto tale”, ma non in modo assoluto.

SI PUO' BREVETTARE UN SOFTWARE?
Sì, a condizione che il software  abbia determinate caratteristiche:
- esso deve avere un “carattere tecnico”
- esso deve risolvere un problema tecnico con soluzioni tecniche che consentono di ottenere un effetto tecnico.
- deve interagisce con altri componenti di una macchina per controllarne certe funzionalità, diventando pertanto un mezzo tecnico che risolve un problema tecnico

QUINDI:
Il diritto d’autore protegge solo il codice del programma, il chè è buono in quanto esso è facilmente richiamabile in giudizio nel caso in cui vi sia una copia letterale, anche parziale, del codice.
Viene tutelato il codice sorgente nel linguaggio in cui è scritto e nello stesso modo è tutelato anche il codice oggetto, ovvero la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina.
La tutela viene estesa ad altri processi di preparazione del software che comprendono, tra gli altri e a titolo esemplificativo, i diagrammi di flusso.
È quindi la forma espressiva che trova protezione. Nella protezione rientra l’interfaccia del software che viene considerata nel suo insieme dal punto di vista dell’utilità e della tecnica informatica.

CHI E' IL TITOLARE DEI DIRITTI SUL SOFTWARE?
Chi lo ha creato!
Egli detiene sia i diritti morali, che riconoscono la paternità del software e non possono essere ceduti o trasferiti, e i diritti economici che danno facoltà di utilizzazione economica dello stesso e che possono essere ceduti.

IMPORTANTE:
Il software realizzato da un lavoratore dipendente diventa di proprietà del datore di lavoro (art. 12-bis LA), salvo patto contrario. Anche il software realizzato per conto di una Pubblica Amministrazione diventa di proprietà di quest’ultima (art. 11 LA).
Nel caso invece in cui il software sia stato realizzato su commissione la legge non disciplina espressamente chi sia il titolare dei diritti economici sul programma che verrà realizzato per cui è buona e consigliata regola disciplinare questo aspetto contrattualmente e tutelarsi anticipatamente.

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